lunedì 24 settembre 2007

Noble Proofs in the Sovereign Military Hospitaller Order of Malta

Guy Stair Sainty

INTRODUCTION - THE NOBILIARY CHARACTER OF THE ORDER

The Sovereign Military Hospitaller Order of Malta is a Religious and Hospitaller Order of Chivalry whose particular noble [1] character is still maintained today. Although it is sometimes described as a Sovereign State, it is better characterized as a Sovereign persona, since it does not possess any territorial imperium. [2] Nonetheless, its sovereignty is recognized as such by nearly seventy states with which it exchanges mutual diplomatic relations. Other nations acknowledge it as an Entity in International Law and, as such, it was accorded the status of Observer at the United Nations in 1994. [3] It still enjoys the protection of the Holy See, whose confirmation of the Order in a Bull of Pope Paschal II of 1113 makes it one of the oldest Religious Orders of the Roman Catholic Church. Its nobiliary status is a fundamental aspect of its constitution without which it would have probably lost the elevated position that has enabled it to enjoy the support of Europe's Sovereigns; their protection insured its survival after the loss of Malta. The influence of the members, who are drawn from the most elevated strata of society, has also served to maintain the Order's continued independence and prestige. As a Sovereign entity it is entitled to confer, confirm or recognize titles of nobility and establish or exercise nobiliary jurisdiction.

The Knights and Dames, the vast majority of whom compose the third class [4] of the Order, represent an elite among the Roman Catholic laity. The advantage of being recognized as a member of that elite also imposes an obligation of service, the responsibility of privilege which may be regarded as an essential characteristic of the Order. There are those who are uncomfortable with its elitist nature and some members of the Catholic hierarchy have demonstrated their opposition. It would be naive to suppose, however, that criticisms would cease if the nobiliary requirements for admission were relinquished. Opponents of the Order may almost always be identified with those who are opposed to the existence of any Catholic honors, including the non-noble Order of the Holy Sepulcher and the Papal Orders of Saint Gregory the Great and Saint Sylvester. The Order has never disguised the fact that entry into its ranks is difficult, a special honor and that it imposes a life-time obligation of service. It is not a good conduct medal for being a devout Catholic.

Its structure is hierarchical and its head, the Grand Master, before making profession as a knight of Justice, must have been enrolled as a member of the first rank of the third class, that of Honor and Devotion. This requires stricter proof of nobility [5] than the third rank of the same class, that of Grace and Devotion. [6] Membership of the Sovereign Council and tenure of one of the great offices of the Order is limited to members of the first class [7] (knights of Justice); members of the second class [8] (knights of Obedience) may only hold one of the great offices (Grand Chancellor, Receiver of the Common Treasure or Hospitaller) by Papal dispensation. The majority of North American knights and dames are members of the fifth rank of the third class, that of Magistral Grace, so it is rare that a North American holds high office in the Grand Magistery. [9]


Candidates for the first and third rank of the third class must "possess the necessary requirements by birth or by clear merits towards the Church, the Order and Humanity". [10] Every candidate must be a practicing Catholic of good character who has shown evidence of a willingness to serve the Order's mission and has the support of his or her local Association. It is unnecessary for a candidate for the first and third ranks of the third class, the nobiliary ranks, to show any "special merit" unless he or she has been exempted from all or some of the nobiliary requirements by motu proprio of the Grand Master. Candidates for the fifth class, however, must "manifest merits towards the Church, the Order and one's (their) neighbor" in addition to the general, requirement of being practicing Catholics of good character. [11]

Footnotes

[1] Noble is a widely used word being both an adjective and a noun. The former may be defined as "Of, in, or belonging to the nobility; having or sharing qualities of high moral character, as courage, generosity, or honor; superior in nature or character; exalted; grand and stately in appearance; majestic", or, as a noun, "a member of the nobility". The nobility may be defined as "a class of persons distinguished by high birth or rank; aristocracy; noble rank or status; the state or quality of being noble" (American Heritage Dictionary).

[2] See Prof Gerald Draper, Functional Sovereign and the Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem, of Malta, in the 1974 Annuale, pp. 78-83.

[3] By Resolution of the UN General Assembly, no 48/265, 24 August 1994.

[4] The second and fourth ranks of this class, of Conventual Chaplains "ad honorem" and Magistral Chaplains are limited to priests in Holy Orders.

[5] Although the word "nobility" was given a negative interpretation by some of the founding fathers of the United States, it is worth recording that the virtues of nobility are generally considered positive. The seventeenth century writer Benedict Spinoza, in defining nobility, for example, wrote that "temperance, sobriety and the presence of mind in danger, etc, are species of courage; but modesty, clemency, etc are species of nobility" (Ethics, 1677, pt III, proposition 59).

[6] In the British Association, for example, proof of descent from the recipient of a grant of arms made more than three hundred years before the date of application is required for Honor and Devotion; while only one hundred years is required for Grace and Devotion.

[7] Knights of Justice may be divided into those who have made simple vows and those who have made perpetual vows. The requirements and obligations of knights of Justice are dealt with by Chapters III through five and articles 14 through 102 of the Code. The first of these states: "Any Catholic man may be admitted to the First Class who: (a) is not subject to any legitimate impediment; (b) is moved by the right intention; (c) is capable of serving the sick and poor of Jesus Christ by dedicating himself to the service of the Church and of the Holy See according to the spirit of the Order". To make perpetual profession the knights must be at least 34 years of age, be admitted by the Grand Master with the consultative vote of the Sovereign Council on presentation by the appropriate Prior and Chapter (if such exists), have the approval of the Holy See, make profession freely as prescribed by Canon Law, and be received by the Grand Master or Prior or someone delegated by either of them (article 57). Perpetual vows may be made by a man of forty or older after three years in simple vows. The three religious vows promised by professed knights are vows of Obedience ("moving the soul to the imitation of Jesus Christ which renders it obedient even unto the death of the Cross" article 73) by which the knight is obliged to subordinate himself to his legitimate religious superior (article 74); of Chastity ("obliges the Professed also by virtue of religion to live celibately and to avoid every internal or external act contrary to Christian purity"); and of poverty (by which "the Professed renounces the free use of temporal goods" and while in simple vows he "retains the ownership of his property and the capacity to acquire other property", after making perpetual vows the Professed must make a Will disposing of his present and future property which cannot be modified without the permission of the Holy See or, in emergency, his religious superiors).

[8] Knights of Obedience "obligate themselves by a special promise, binding in conscience, to a life leading to Christian perfection, according to their own state of life, in the spirit of the Order and in the field of its works in conformity with the prescriptions belonging to them and to the directives of their legitimate superiors (Code, article 107, para 1) ...... (and) undertake to utilize their temporal goods according to the spirit of the Gospel" (article 107, para 2). To comply with the requirements for admission (by article 108) they must (a) profess the Catholic Religion, (b) not be the subject of canonical or moral impediment, (c) be at least 22 years of age, (d) have been a member for at least one year, (e) be qualified for the ranks of Honor or Grace and Devotion (the first and third rank of the third class). The Holy See must give permission for each postulant for Obedience to be received as such. There is a proposal presently awaiting consideration by the forthcoming Chapter-General for dames of the Order to be permitted to enter the class of Obedience.

[9] Only two have ever enjoyed a position on the Sovereign Council; in the 1970's the sometime Grand Chancellor, Quentin Gwyn, a knight of Obedience, was a Canadian, and Dr John MacPherson, a knight of Justice and former President of the Canadian Association, is presently a member of the Sovereign Council.

[10] Code of the Sovereign Military Hospitaller Order of St John of Jerusalem, of Rhodes and of Malta, Rome, 1966, p. 32, Chapter VIII, Articles 126 and 128.

[11] Code, p. 33, Chapter VIII, Article 130.

Fonte - http://www.chivalricorders.org/

venerdì 21 settembre 2007

IL PELLEGRINAGGIO DELL’ORDINE DI MALTA AD ASSISI

Guidato dal Gran Maestro Fra’ Andrew Bertie, si è rinnovato come ogni 8 settembre il tradizionale Pellegrinaggio dell’Ordine ad Assisi. Nella Basilica Patriarcale di Santa Maria degli Angeli la Santa Messa è stata celebrata dal Cardinale Pio Laghi e da Mons. Angelo Acerbi. Delegazioni dell’Ordine di Malta sono giunte da numerose regioni. Accanto ai membri del Sovrano Consiglio, erano presenti i tre Gran Priori italiani, Fra’ Filippo Ferretti di Castelferretto, Fra’ Roggero Caccia Dominioni e Fra’ Antonio Nesci, il Presidente dell’Associazione Italiana, Fausto Solaro del Borgo, nonché alcuni ambasciatori dell’Ordine.
Di rilievo la presenza alla funzione dell’Ambasciatore d’Italia presso l’Ordine di Malta, Giuseppe Balboni Acqua.
Al termine della funzione il Gran Maestro ed i membri dell’Ordine hanno reso omaggio all’Icona della Beata Vergine del Monte Fileremo, protettrice dell’Ordine di Malta, conservata nella Basilica.
Nel pomeriggio - nella Residenza Magistrale del Castello di Magione - si è tenuta la conferenza dal titolo ”Luoghi dell’Ordine in Terra Santa” organizzata dal Prof. Paolo Caucci von Saucken, Presidente del Centro Studi Melitensi.

Fonte - Ordine di Malta, 10 Settembre 2007

giovedì 20 settembre 2007

La Nobiltà, alcune considerazioni del Duca d'Otranto


La nobiltà proviene dall’animo: è ciò che uno compie a renderlo nobile. Non bisogna perciò confondere la nobiltà con le titolature, anche se è sempre stato di grande importanza poter dimostrare d’avere un cognome illustre o d’appartenere a una famiglia nobile, sia per non nuocere alla dignità storica posseduta nel tempo dalla famiglia, sia perché vi è una società dei simboli e delle esteriorità ove un determinato tipo di aggregazione esclusiva può essere d’ausilio a migliori relazioni sociali.

Prima del 1861, esistevano in Italia diverse fonti nobilitanti, con criteri e principî propri ai diversi Stati che formavano l’assetto politico del nostro Paese: dopo la nascita del Regno d’Italia, la Consulta Araldica accertò la nobiltà di circa ottomila persone o famiglie.

Poche altre furono accertate o nobilitate, fra il 1948 e il 1983, dalla Sacra Maestà di re Umberto II.

Altresì, si ritiene che ci siano oltre duemila famiglie in possesso di titoli non veri o convinte d’esser nobili. I falsi nobili sono coloro che equivocano sul reale e non acclarato stato di nobiltà, ostentando stemmi e corone ottenuti, in buona fede o per ignoranza dell’argomento, da “ principi ” dalle pretensioni fantasiose.

Un tempo, le famiglie nobili venivano ad accentrare in se stesse le alte cariche e il governo: è difficile definire con esattezza il ruolo storico della nobiltà, perché per un certo periodo il corso della storia dipese unicamente da tale ceto e allo stesso, quindi, vanno imputati eroismi e virtù, come ogni sorta di misfatto.

Oggi, la nobiltà ha un senso solo se unita all’esercizio virtuoso di quei valori tradizionali di cui è sempre stata espressione: il riconoscimento di un titolo nobiliare costituisce pertanto consacrazione di preesistenti caratteri ( che non può creare ex nunc ), conferendo un onore pubblico ed essendo punto di partenza per la formazione di una nuova stirpe nobile.

Attualmente, la concessione in Italia d’un titolo nobiliare dativo ( contrapposto a un titolo nobiliare nativo, cioè ereditato e posseduto sin dalla nascita ) avviene in virtù dei meriti riconosciuti alla persona e a seguito dell’esercizio delle prerogative sovrane di quanti, Principi Pretendenti secondo la storia, il diritto o l’accertamento giurisdizionale, ne siano giuridicamente titolari.

Tale concetto è stato assunto in ogni tempo dalle Case già regnanti: ove manchi la debellatio, cioè la volontaria e spontanea rinuncia a ogni diritto di pretensione, e i Principi siano in regola con le regole disciplinanti la successione secondo i propri ordinamenti, sorge la figura del principe pretendente al trono, in cui si accentrano le seguenti prerogative:

• il jus imperii, cioè la potestà di comando;
• il jus gladii, vale a dire il diritto all’obbedienza da parte dei sudditi;
• il jus majestatis, cui consegue il diritto a ricevere difesa e onori;
• il jus honorum, cioè il diritto di premiare, concedere onorificenze, dignità nobiliari e cavalleresche, o la facoltà di investire altri della potestà di concedere tali onori.

Tutte le dignità erano conferite, dunque, dal sovrano, che fu la fonte stessa dell’onore: omnes dignitates procedunt a principe, tamquam a fonte in qua omnes sunt.

Un Sovrano, ancorché abbia abbandonato o gli sia stato imposto di lasciare il suolo Patrio, conserva intatte quelle prerogative a cui non è di ostacolo la mutata posizione istituzionale, mentre le altre sono sospese: secondo la magistratura italiana – che ha fatto applicazione dei principî mutuati dal diritto internazionale - il jus honorum è diritto intangibile e imprescrittibile della Casa Sovrana.

Ne consegue che un titolo nobiliare ( con predicato, qualifica e stemma ) concesso oggi, se meritato, non diverge concettualmente da quelli assunti nei secoli trascorsi ( ancorché dativo e non nativo ), e ciò perché emanazione della prerogativa sovrana ( rex tantum nobilem facere potest ): il suo uso, la sua trasmissione, &c., sono regolati dall’atto esecutivo del decreto di investitura, vale a dire dalle “ Lettere Patenti ”.

Infatti, le sentenze che accertarono nei vari discendenti delle diverse dinastie la qualità nativa di pretendenti al trono riconobbero loro, per ciò stesso, la prerogativa di concedere titoli nobiliari e cavallereschi degli Ordini di pertinenza della propria Casa sovrana.

Per giungere a tale conclusione, la magistratura italiana si trovò nella necessità di risalire sino agli antichi ordinamenti e muovere, così, dal Medioevo, quando, nel pieno vigore del sistema feudale e nel successivo suo frazionamento in monarchie autonome, il fenomeno giuridico, collegato prevalentemente a norme non del tutto e uniformemente statuali, venne ad assumere una particolare fisionomia . Con lodevole diligenza, fu ricostruito in maniera storicamente puntuale l’ingenerarsi della sovranità come elemento essenziale dello Stato quale persona giuridica; della sovranità del Principe e delle prerogative dinastiche; del status particolare di cui gode un Sovrano, ancorché detronizzato, in quanto giuridicamente riconosciuto e tutelato dal diritto internazionale in cui necessariamente la sua figura si colloca, purché non debellato; della pretendenza al trono e dei diritti del principe ereditario.

Singolare e meritevole l’impegno profuso dalla nostra magistratura anche per la disamina di nozioni sconosciute all’attuale ordinamento repubblicano , che prevede che i titoli nobiliari ( qualifiche e prerogative annesse ) - privati del loro valore giuridico e, quindi, non più soggetti di diritto pubblico - rimangano in vita solo quale reminiscenza storica e con quel valore sociale loro derivante dal perdurante costume .

Da rilevare che i pronunciamenti poterono aver luogo solo collegando il particolare status del Sovrano e le sue prerogative e pretensioni, non tanto all’ordinamento repubblicano - che risulta indifferente all’uso del titolo nobiliare - quanto al diritto internazionale: “ Le prerogative sovrane, di natura personale, non abbisognano di ratifiche o riconoscimenti di sorta, per queste non è applicabile la disposizione XIV delle Norme Transitorie della Costituzione della Repubblica Italiana, che non riconosce i titoli nobiliari. E ciò in quanto tale norma vale solo per i titoli sorgenti da concessione, conferiti ai sudditi o cittadini di una nazione, ma non alle qualità sovrane, che nascono come diritto di sangue ”.

Tali sentenze, anche perché pronunciate in periodo repubblicano, destarono l’attenzione di eminenti commentatori e giuristi ( come del Professor E. Furnò, Rivista Penale del 1961, con l’imprimatur del Professor E. Eula, primo Presidente della Corte di Cassazione, e del Professor F. Ungaro, storico e giurista insigne; o del Professor G. A. Pensavalle De Cristofaro dell’Ingegno, “Questioni al vaglio della Magistratura ” ), dai quali, passim, riporto:

“ Il rigore di questa teoria, che ribadiva gli antichi insegnamenti sui diritti sovrani del Principe, confermandone la natura personale, la perpetuità e la ereditarietà, si venne via via attenuando in quella del “ diritto di pretesa ” ( o pretenzione ), per cui il Principe, se spodestato, conserva la valida pretesa ad ottenere l’effettivo esercizio del potere sul territorio, del quale fu privato. Questo più pacato indirizzo trova ancor oggi consensi.
“ Richiamandosi a scrittori recenti, quali Nasalli Rocca di Corneliano, G.B. Ugo, Bascapè, Gorino Causa, e Zeininger, scrive Renato de Francesco: “ La teoria del legittimismo, sfrondata delle estreme conseguenze alle quali l’hanno condotta alcuni suoi sostenitori, ed intesa invece come un diritto di pretesa, che nel Sovrano ex regnante resta, anzi inerisce in lui “ jure sanguinis ” e per diritto “ nativo ” in perpetuo, è perfettamente accettabile e soddisfa le esigenze dei giuristi e le coscienze dei popoli, anche in questo secolo dinamico ed eminentemente rappresentativo in campo politico ”.
“ In campo internazionale la “ sovranità ” non risulta attribuita esclusivamente allo Stato, comunque concepito. Lo dimostrano significativi esempi, di cui il più illustre e convincente è quello offerto dal Romano Pontefice, Capo della Chiesa Cattolica. Ridurre la figura del Romano Pontefice a quella di Capo dello Stato Città del Vaticano, significherebbe non solo sminuirne, ma addirittura negarne l’esistenza. E sarebbe sostenere cosa inesatta proprio sul piano internazionale. Il Romano Pontefice, quale Capo della Chiesa Cattolica, ha la massima potestà sovrana insita proprio nella Sua persona; tanto è vero che, nella vacanza della Sede Apostolica, nessun soggetto subentra né poterebbe subentrare nel sommo potere che trapassa direttamente al successore del Pontefice per una continuità morale. In Questo caso – è evidente – che la “ sovranità ” inerisce alla persona fisica e la segue comunque, non essendo vincolata al territorio, che invece per lo Stato costituisce elemento essenziale. Ovunque sia, il Romano Pontefice è Sovrano nella pienezza di tutti i suoi poteri e tale è riconosciuto non solo da i molti milioni di fedeli, sparsi nel mondo, ma anche da molte e potenti potenze estere, come dimostra il periodo storico dal 1870 al 1929, durante il quale, pur avendo Egli perduto il territorio dello Stato, conservò intatto il Suo alto prestigio nelle relazioni internazionali. La stessa Italia, dopo l’annessione di Roma, ne riconobbe la particolare posizione con la Legge 13 maggio 1871, n. 214, detta “ delle Guarentigie ”.
“ Il Pontefice prima del 1870 riuniva in sé la duplice qualità di Capo dello Stato Pontificio e di Capo della Chiesa Cattolica, venendo ad essere così l’organo di due specie di rapporti con gli Stati: rapporti di natura religiosa come Capo della Chiesa, e rapporti di natura giuridica e politica come Capo dello Stato Pontificio. Quindi nella Sua duplice qualità egli era fonte della Nobiltà da lui creata ”.
“ Nel 1870 il Pontefice fu privato del potere temporale e solo nel 1871 gli furono resi dal Governo italiano nel territorio del Regno gli onori sovrani, mantenute le preminenze d’onore riconosciutegli dai Sovrani cattolici, concesse tutte le prerogative onorifiche della sovranità e tutte le immunità necessarie per l’adempimento del Suo Altissimo Ministero. Se non ché tra queste prerogative onorifiche, di una delle più rilevanti, perché integra uno dei più importanti attributi della Sovranità, quella di concedere titoli nobiliari e onorificenze cavalleresche, non venne fatta menzione nella legge, per cui sorse il problema se il Pontefice avesse, anche dopo la caduta del potere temporale, la facoltà di conferire titoli nobiliari.
“ In proposito è bene ricordare che, anche prima del 1870, non sempre il Pontefice conferiva le onorificenze ed i titoli nobiliari nella sua qualità di Capo territoriale dei Suoi Stati, dato che anche quando faceva concessioni a stranieri, Egli agiva nella Sua qualità di Capo spirituale della Chiesa, e per ricompensare benemerenze verso la Chiesa ”.
“ La posizione del Sovrano spodestato si porta necessariamente sul piano internazionale, perché soltanto qui trova la sua concreta giustificazione, storica e politica, i cui motivi non sempre coincidono con quelli della sua giustificazione astratta, filosofica. Ed il problema giuridico si risolve in via positiva più che filosofica, considerando più la realtà, storica e politica, che non le spinte ideali, pur avendo queste ultime indiscutibile valore. Ma la realtà storica, cioè l’attualità del fenomeno, è la forza prevalente nelle relazioni internazionali, poiché ne influenza l’aspetto giuridico con la sua massa di vitali interessi ”.
“ La posizione del Sovrano spodestato trova tutt’ora sul piano internazionale elementi affermativi di non trascurabile importanza, perché concreti ed univoci. Il primo elemento è dato dal trattamento riservato al Sovrano ex regnante da parte dei Sovrani regnanti che ne accettano e rispettano le prerogative, portate dal diritto di nascita e di sangue. Il secondo elemento significativo proviene dall’atteggiamento degli Stati nei confronti delle Dinastie, da essi detronizzate. Di regola viene disposto l’allontanamento e vietato il ritorno del Sovrano ex regnante e dei suoi discendenti. E la possibile revoca di tale deliberazione richiede di massima la rinuncia al diritto di pretensione da parte del Sovrano spodestato. Tranne, si comprende, il caso di restaurazione. Con l’ordine di allontanamento e con il divieto di ritorno, imposti alla Famiglia ex regnante, lo Stato interessato, è vero, afferma la sua sovranità e nel contempo nega quella della Dinastia detronizzata, ma è anche vero che ne riconosce la pretesa. Se così non fosse, i provvedimenti presi dallo Stato non avrebbero senso. Né avrebbe senso subordinare alla rinuncia dei diritti di pretensione il ritorno in patria del Pretendente e della Famiglia. Sarebbe infatti assurdo chiedere la rinuncia ad un diritto inesistente ”.
“ L’allontanamento ed il divieto di ritorno, imposti alla famiglia ex regnante; la pacifica restaurazione della monarchia, voluta dallo Stato interessato; la concessione del ritorno in Patria, subordinata ai diritti di pretenzione, fanno sempre capo ad un atto giuridico, che, nel primo caso, è atto unilaterale di imperio, ma che, negli altri due, si risolve in un accordo di volontà fra due distinti, pari soggetti. La parità dei soggetti è posta in luce sia dall’indipendenza di ciascuno dei due rispetto all’altro sia dall’oggetto dell’accordo, che risolve il contrasto fra due pretese alla medesima sovranità. Contrasto, che, nel caso di restaurazione, si risolve a favore del pretendente, mentre, nel caso della rinuncia ai diritti di pretenzione ( compiuta debellatio ), si chiude a favore dello Stato ”.
“ Il patrimonio araldico dinastico, come già è stato posto in rilievo, sfugge all’ordinamento statuale, ancor quando il Sovrano è regnante, cioè Capo di Stato. A maggior ragione vi sfugge, quando il Sovrano non regna più e lo conserva, ovunque si trasferisca, esclusivamente per sé e suoi discendenti. Data la sua natura, non è pensabile che cada nella sfera di un qualunque ordinamento statuale o si trasferisca da un ordinamento all’altro, trasformandosi di volta in volta, a seconda del contenuto e dei limiti, portati da ciascuna cittadinanza; e che magari perisca per poi risorgere a seconda delle diverse legislazioni ”.

La magistratura italiana, nella commistione fra ordinamento repubblicano e norme del passato ordinamento nobiliare, adattò i diritti e le successioni nobiliari alla normativa vigente.

Ne consegue:

• il diritto di tutti i discendenti, maschi e femmine, alla trasmissibilità di qualunque prerogativa, titolo, qualifica o predicato, risultanti legittimamente in capo all’intestatario, senza tenere in alcun conto - in contrasto con l’art. 40 del R. D. 7 giugno 1943, n. 651, approvante il nuovo Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano, che prevede la successione nei titoli unicamente per l’agnazione maschile - le condizioni di trasmissibilità indicate nell’originaria concessione;
• quanto accertato viene considerato valido ai fini dello stato civile non con valore di titolo o predicato ma come parte del cognome;
• prevalenza, nella successione nei titoli, del grado sulla linea ( in contrasto con l’art. 54 del R. D. 14 giugno 1928, n. 1430, che, nella successione dei collaterali, preferiva la linea sul grado );
• possibilità di prova fornita per via giudiziaria del legittimo possesso di un titolo ( ipotesi esclusa dall’ordinamento nobiliare );
• diritto al Sovrano spodestato di concedere titoli, trasmissibile ai successori purché non debellati ( e non incentrato esclusivamente nel Sovrano già regnante, la cui posizione particolare è sottesa alla mancata rinuncia alla pretensione, che gli Stati ove le Dinastie hanno esercitato le loro sovrane prerogative non possono vanificare se non ottenendo il volontario abbandono del diritto, cioè rendendo perfetta la debellatio ).

Tutto ciò denota che il Sovrano spodestato conserva un ben preciso diritto, basato sull’ereditarietà, che in concreto si identifica nella pretenzione al trono perduto, ciò che lo legittima a conferire i titoli nobiliari, onorificenze e distinzioni cavalleresche appartenenti al patrimonio araldico della dinastia.

Tali diritti sono connaturati al concetto di “ Sovranità ”, sia pure allo stato potenziale, secondo il principio formulato dalla teoria del legittimismo. Invero, essi costituiscono un autentico “ privilegio ”, il quale non può avere altra teorica giustificazione al di fuori della “ Sovranità ” intesa come “ qualità personale del Principe ”.

La magistratura italiana riconobbe quindi il jus honorum ai Sovrani spodestati e ai loro discendenti, purché non debellati e in regola con le disposizioni regolanti la successione secondo il rispettivo ordinamento.

Lo Stato, nei limiti della sua influenza ( cioè del territorio nazionale ), può vietare al Sovrano spodestato l’esercizio dei suoi diritti, ma questo atteggiamento altro non rappresenta che un ulteriore indice del riconoscimento della particolare posizione della dinastia non debellata.

La rinuncia alla pretenzione, per essere valida, non deve essere necessariamente sancita da atto scritto, ma, secondo consolidata giurisprudenza, acquista rilevanza giuridica anche se manifestata con un semplice atto di pubblico omaggio al capo dello Stato subentrato ( in quanto declaratoria di sottomissione e implicito riconoscimento di altra sovranità, della quale, con tale atto, cessa la contestazione ): la debellatio, in quanto ricompresa nella sfera dei diritti disponibili, proietta i suoi effetti anche sulla futura discendenza.

Il Conte di Parigi, pretendente al trono di Francia, dovette abdicare ai diritti di pretensione per essere autorizzato a risiedere in patria. Ciò gli è stato richiesto dalla repubblica francese, che nel 1886 aveva allontanato la Famiglia già regnante. Il ritorno in Austria del principe Otto d’Asburgo, pretendente al trono, si è consentito solo in quanto il Principe pubblicamente rinunciò ai suoi diritti di pretenzione.

La repubblica italiana, nata dai brogli del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, privò i membri e discendenti di quel ramo di Casa Savoia, già regnante, dei diritti elettorali, attivi e passivi; ne precluse l’accesso ai pubblici uffici; all’ex Re , alle consorti e ai discendenti maschi furono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale ( Sua Maestà la regina Maria Josè poté far ritorno in Italia dopo che le fu riconosciuto il status di vedova non più consorte ).

Anche in quest’ipotesi, pure ammettendo che colui che nacque come S. A. R. Vittorio Emanuele di Savoia, principe di Napoli, non fosse ancor prima decaduto dalla successione al trono per le inequivocabili manifestazioni di volontà di S. M. re Umberto II, si è consentito il rientro in Italia dei discendenti dell’ultimo, compianto, re d’Italia solo a seguito della dichiarazione di fedeltà alla repubblica italiana da parte di Vittorio ed Emanale Filiberto di Savoia e, quindi, di pubblica rinuncia ai diritti di pretenzione.

Per chiarezza, ciascuna Casa Sovrana che abbia esercitato la sovranità su tutto o parte il territorio della penisola italiana vanta gli stessi diritti su di esso.

Questa lunga premessa vale a dimostrare l’assunto secondo cui, per il diritto internazionale, la concessione nobiliare prescinde da rapporti costituiti con la cosa pubblica e con la Patria di appartenenza del concessionario, per essere riservata a persone distintesi per azioni rivolte a favore della Casa Sovrana, per atti indipendenti di valore e di carità o per il riconoscimento di benemerenze, conseguite privatamente o pubblicamente, che abbiano toccato la sensibilità del principe pretendente.

Pertanto, una casata principesca, già sovrana, mantiene sempre il carattere di dinastia, il cui attuale Capo di Nome e d’Arme conserva titoli, prerogative e spettanze dell’ultimo sovrano spodestato, con il nome di principe pretendente, abbia ora il trattamento di Altezza Imperiale, Altezza Reale o di Altezza Serenissima.

In Italia, le Case Sovrane con queste prerogative sono diverse. Ricordiamo, fra le altre:

Savoia – Aosta;
Asburgo – Lorena;
Asburgo d’Austria d’Este;
Borbone – Parma;
Paternuense - Balearide;
d’Altavilla ( seu d’Hauteville ) Sicilia - Napoli;
Amoriense d'Aragona;
Angelo Comneno di Costantinopoli;
Paleologo di Bisanzio;
Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi.

Sul trono dello Stato Vaticano c’è Sua Santità il Romano Pontefice.

Quindi, la giurisprudenza italiana degli scorsi decenni ha statuito che i discendenti di qualsivoglia dinastia non debellata posseggono la fons honorum, e se è pur vero che le sentenze fanno stato solamente fra le parti, i loro eredi o aventi causa, è altrettanto indiscutibile il valore di precedente che le decisioni assumono nei confronti d’ogni caso analogo rispetto a una determinata dinastia.

A tal proposito, riproduco, a mero titolo d’esempio, estratti di sentenze emanate in epoca Regia e repubblicana riguardanti case sovrane che ottennero l’avallo della giurisprudenza: Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi; Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville; Paternò Castello di Carcaci; d’Altavilla ( seu d’Hauteville ) Sicilia Napoli ( innumerevoli sono le pronunce riguardanti altre Case Sovrane, fra cui Amoroso d’Aragona, &c. ).

Così, S. A. I. Don Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi, Porfirogenito della stirpe costantiniana dei Focas Angelo Flavio Ducas Comneno, nato a Napoli il 15 febbraio 1898 e deceduto in Roma il 15 aprile 1967, principe imperiale di Bisanzio, principe di Cilicia, principe di Macedonia, principe di Tessaglia, principe di Ponto, principe di Illiria, principe di Moldavia, principe della Dardania, principe del Peloponneso, &c. &c., duca di Cipro, duca di Epiro, duca e conte di Drivasto e Durazzo, &c. &c., fu confermato dalle sentenze 18-07-1945, n. 475, IV Sezione, del Regio Tribunale Civile di Napoli, e 07-08-1946, n. 1138, IV Sezione, del Tribunale di Napoli ( repubblica italiana ), erede di Costantino I Magno Imperatore e discendente legittimo della più antica dinastia imperiale bizantina vivente.

Infatti, la Regia sentenza 475/1945, cit., decise che il principe Antonio De Curtis-Gagliardi è “ discendente diretto mascolino legittimo della famiglia imperiale dei Griffo-Focas ( … ), con gli onori e diritti di Conte Palatino, oltre agli altri titoli, onori e diritti che gli competono per la predetta discendenza. ”

La sentenza 1138/1946, cit., ordinò all’ufficiale dello stato civile di Napoli di rettificare l’atto di nascita di Antonio De Curtis-Gagliardi, annotando in calce allo stesso atto che “ compete al neonato la qualifica di Principe ed il trattamento di Altezza Imperiale, quale rappresentante, in linea diretta, mascolina e legittima, della più antica dinastia imperiale bizantina vivente. ”

In seguito, il tribunale di Napoli, con sentenza 01-03-1950, definì S. A. I. Antonio “ erede e successore delle varie dinastie bizantine dell’Imperatore Costantino il Grande, ” ordinando all’ufficiale dello stato civile di Napoli di rettificare l’atto di nascita del Principe “ nel senso che vi si legga: Focas-Flavio-Angelo-Ducas-Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi Antonio. ”

La citata sent. 1138/1946 ordinò “ altresì all’Ufficiale dello Stato Civile di Roma di annotare in calce all’atto di nascita della figlia del Principe Antonio De Curtis, a nome Liliana, la qualifica di Principessa. ”

Infine, con sent. 1° marzo 1950, il tribunale civile di Napoli, IV sezione, ordinò “ all’ufficiale dello stato civile di Roma di procedere a simile rettifica del cognome della Principessa Liliana de Curtis Griffo Focas, figliuola di detto Principe Antonio ”, nel senso che vi si legga “ Focas Flavio Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi, ” e affermò che “ gli Imperatori Bizantini erano successori ed eredi di tutti i diritti despotali, onori e titoli degli Imperatori che li avevano preceduti. Pertanto, non v’ha dubbio che il ricorrente, quale unico erede e successore vivente delle varie dinastie bizantine, dall’Imperatore Costantino il Grande in poi, riassumendo nella sua persona tutti i diritti, onori e titoli che essi godevano, abbia anche il diritto incontestabile di riprendere tutti i titoli di cui le loro famiglie si fregiavano. ”

Analoghe considerazioni valgono per lo stralcio della sentenza 10-09-1948, n. 5143 bis, n. 23828/48 R. G., della VII sezione della pretura di Roma, che riconobbe a Sua Altezza Imperiale il principe Don Marziano II Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville la spettanza dei titoli di Basileus titolare di Costantinopoli; Capo della Casa Lascaris Comneno; Despota di Nicea e della Bitinja; erede Porfirogenito dei Nemanja Paleologo; Pretendente all’imperiale trono di Bisanzio e di erede della dinastia del Sacro Impero di Oriente ovvero dell’Augustissima Comnenia dei Principi Lascaris, che si ricongiunge all’imperatore Costantino il Grande, nonché la capacità di compiere atti di sovranità quale Porfirogenito e continuatore di una Augusta Stirpe già Sovrana ( e per di più spodestata senza debellatio, che, oltre a conferire gradi cavallereschi dell’Ordine del suo patronato, concede anche titoli nobiliari e di volontaria giurisdizione ).

La Pretura, in tale sentenza osservò altresì, a proposito della tesi della continuità delle prerogative delle Famiglie Sovrane ( Famiglie da molto tempo spodestate dei loro Troni ), che la prerogativa cosiddetta regia è una prerogativa jure sanguinis che ha solo il Re e Principe sul Trono, che trasmette ai suoi successori anche quando, per vicende varie, vengono privati del possesso territoriale e che si conservano nei secoli anche quando la dinastia ha perduto praticamente il Trono ed è stata deposta legalmente. Si arguisce – continua la sentenza - che il Capo della Casa Lascaris, discendente dalla dinastia dei Flavio Comneno Ducas estromessa con la forza, conserva anche in esilio tutte le prerogative dei Sovrani Regnanti e può compiere ogni atto che gli compete, e gli atti che egli compie hanno valore giuridicamente.

Altro estratto proviene dalla sentenza 27-06-1949, n. 114, n. 217/49 R. G., della pretura di Vico del Gargano, che riconobbe che la famiglia imperiale dei Lascaris Comneno Flavio Angelo Lavarello Ventimiglia di Turgoville, impersonata da S. A. I. Don Marziano, Basileus Titolare di Bisanzio, può conferire investiture nobiliari, avvegnaché le Dinastie destituite con la forza conservano intatte tutte le loro prerogative e quindi esse di pieno diritto possono concedere titoli nobiliari ai loro fedeli o alle persone degne e meritevoli; quello che giova e sorregge – osserva la sentenza - è il decreto di nomina, cioè l’atto potestativo di conferimento; per conseguenza come del resto riconosciuto in altri casi dalla Magistratura italiana ( cfr. Ordinanza 28 maggio 1947 del Tribunale di Napoli ) la Dinastia Lascaride Angelica Flavia Comneno Ducas, estromessa con la forza dai fastigi del potere imperiale, conserva tutte le prerogative dei sovrani regnanti.

Tre sentenze riguardanti la dinastia Paternuense Balearide hanno confermato la consanguineità con la Casa d’Aragona – Majorca - Sicilia e la legittimità della relativa fons honorum.

La prima, della pretura unificata di Bari, 03-03-1952, n. 485, divenuta irrevocabile nelle forme di legge, ha accertato che “ la Famiglia Principesca dei Paternò ebbe origine da Giacomo I il Conquistatore, discendente dai conti di Guascogna, del Re di Navarra e dei Re di Castiglia ”; la seconda, 05-06-1964, n. 119, del Tribunale Penale di Pistoia, sezione unica, ha espressamente confermato la legittimità della fons honorum del rappresentante massimo della Real Casa Paternò, in quanto la legittimità del pretendente della famiglia Paternò deriva dalla discendenza legittima e provata di un membro della Real Casa d’Aragona; la terza, sentenza arbitrale 08-01-2003, n. 50, dichiarata esecutiva con decreto del Presidente del Tribunale Ordinario di Ragusa 17-02-2003, n. 177, ha dichiarato che competono al Capo della Real Casa “ le prerogative sovrane connesse allo jus majestatis ed allo jus honorum, con la facoltà di conferire titoli nobiliari, con o senza predicato, stemmi gentilizi, titoli onorifici e cavallereschi relativi agli ordini ereditari di famiglia; la qualità di soggetto di diritto internazionale e di gran maestro di ordini non nazionali ai fini della legge 3 marzo 1951, n. 1978 ”.

Le sentenze del Tribunale di Napoli, IV sez. civ., 30-11-1949, n. B/4549/49, e I sez. civ. 30-07-1956, n. B/2337/56, accertarono nei principi Mario e Cesare le qualifiche “ di Principe Reale d’Altavilla (d’Hauteville) e di Principe di Sangue porfirogenito, Principe Reale di Sicilia e di Napoli, Duca delle Puglie, Duca di Sicilia, Conte di Lecce, Duca di Capua, Principe di Taranto, Principe di Bari e di Principe di Antiochia, quale legittimo pretendente al trono di Napoli e di Sicilia, con trattamento di Altezza Reale, ed erede e capo della Augusta Reale Dinastia Normanna e di Sicilia ”, in quanto “ i Cilento (seu Cilenti, de Cilento) sono la continuazione genealogica e storica del ramo superstite dei Normanni d’Altavilla di Sicilia e di Napoli e precisamente i discendenti di Guglielmo d’Altavilla, Conte di Principato (l’attuale regione del Cilento) uno dei figli di Tancredi d’Hauteville. Essendo tutto ciò in questa sede provato, ne consegue che il ricorrente è il capo della casa Normanna d’Altavilla di Sicilia e di Napoli e pertanto a lui spetta, per sé e per i suoi successori maschi e femmine all’infinito tutte le qualifiche, prerogative, attributi e trattamenti che gli competono. Pertanto il ricorrente ha diritto alla qualifica di Princeps Natus ovvero Principe di Sangue, oltre a tutte le titolarità o titolature che gli competono quale soggetto di diritto internazionale quale depositario di tutti i diritti della famiglia e di curatore della sua casa, ai troni di Sicilia e di Napoli e dell’Italia Meridionale ”, il dispositivo della sentenza in esame, rettificando gli atti dello stato civile, ordinando che il ricorrente vi risulti “ S.A.R. il Principe Reale Cesare d’Altavilla (seu d’Hauteville) Sicilia-Napoli ”.

Infine, oltre sedici sentenze di Pretura e Tribunale, Regie e repubblicane, hanno accertato la legittimità della Casa Imperiale Amoriense d’Aragona e dei suoi ordini cavallereschi; più di dieci sentenze di tribunali repubblicani hanno riconosciuto titoli e predicati della medesima Casa.

Si può ragionevolmente concludere tale disamina affermando, sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza italiana, che un sovrano potrà anche essere stato privato del trono - e financo bandito dallo Stato su cui esercitò la sovranità - ma non potrà mai essere spogliato della sua qualità nativa: in questa fattispecie, ha origine il pretendente al trono, che mantiene intatti quei diritti della sovranità al cui esercizio non è di ostacolo la mutata posizione giuridico-istituzionale, fra cui il jus honorum, cioè il diritto di conferire titoli nobiliari e gradi onorifici di ordini cavallereschi di collazione ed ereditari facenti parte del patrimonio dinastico della famiglia ( oltre che poter creare altri Ordini ).

Quindi, l’opinione invalsa che considera autentici nobili solo coloro che risultino iscritti in repertori, albi, libri d’oro, &c., è del tutto infondata, poiché essi sono, invero, parziali e incompleti.

Infatti, ogni Casa Sovrana, all’epoca in cui esercitò la propria sovranità, pretendeva dai sudditi di nobile status - per il riconoscimento dei titoli nobiliari di concessione di altra fons honorum - che sottostessero a certe disposizioni, subordinandone la riconferma al rispetto di condizioni anche economiche.

Anche i re di Casa Savoia richiedevano la corresponsione di una tassa. Talvolta, malgrado il pieno diritto, proprio il pagamento della gabella divenne discriminante per l’accertamento dei propri titoli, e divenne quindi frequente l’esclusione dai predetti elenchi ( peraltro tuttora pubblicati da private associazioni ) di persone pienamente legittimate.

È evidente che né l’inclusione né esclusione di un titolato da qualsivoglia elenco ha valore probante, perché da una parte la nobiltà non si perde ma resta vincolata nei secoli alla famiglia, e dall’altra ciò che realmente conta è la verifica dell’effettiva concessione del titolo e della legale pertinenza di esso all’individuo o alla famiglia, da comprovare mediante documentazione storica, genealogica, giuridica e canonica: occorre, cioè, essere in possesso dell’atto potestativo di concessione ( lettere patenti e decreto ), che dimostri il diritto alla nobiltà vantata.

Oggidì, non riveste alcun rilievo giuridico l’registrazione a elenchi di carattere privato, fra cui il Libro d’Oro della Nobiltà Italiana, curato dal Collegio Araldico, in quanto i titoli annotati ai sensi dell’Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano sono esclusivamente quelli concessi o riconosciuti dai Savoia ( e dal Vaticano, annotati in conseguenza del Concordato dell’11 febbraio 1929 ).

Quindi, se la costituzione repubblicana ha inteso lasciare che i titoli nobiliari rimanessero come mero ricordo storico o che i relativi predicati valessero come parte del nome, la magistratura, arbitrale e ordinaria, rimane attualmente l’autorità cui è riservato il compito e che ha la potestà di accertare la legale esistenza in una determinata famiglia - e di dichiararne la relativa spettanza – dei titoli nobiliari ( stemmi, predicati e qualifiche ), antichi o ex novo.

Se non vi sia la certezza di un patrimonio nobiliare preesistente, ma sufficienti indizi, si può disaminare la possibilità di proporre a una della Case Sovrane dianzi citate una sanatoria.

Invece, in mancanza assoluta d’un precedente riconoscimento nobiliare, il Consiglio Araldico Italiano – Istituto Marchese Vittorio Spreti, per specifica esperienza, già ampiamente avvalorata e comprovata sin da oltre la prima metà del secolo scorso, può proporre a diverse Case Sovrane ( i cui capi di Nome e d’Arme, in forza di sentenza, sono principi pretendenti al trono oltre che soggetti di diritto pubblico internazionale, e, quindi, giuridicamente dotati della prerogativa della fons honorum ) la concessione ex novo di titoli, stemmi, predicati e della qualifica di Don e di Donna.

A sanatoria e concessione può seguire una sentenza pronunciata dal Tribunale Arbitrale Internazionale, composto da magistrati arbitrali, giudici di I grado con funzione di accertamento del titolo e dell’annesso predicato, stemma e qualifica.

Infatti, come studiosi del diritto nobiliare e attenti conservatori delle tradizioni della storia patria, siamo riusciti a coniugare la realtà giuridica con la virtù nobiliare: il Tribunale Arbitrale Internazionale, costituito nei modi e nei termini della legge italiana e del diritto internazionale, accerta con sentenza la spettanza in capo agli aventi diritto del titolo nobiliare, del predicato, della qualifica e dello stemma gentilizio. Questa pietra miliare costituisce una verità incontestabile, rendendo giustizia alla nobiltà che vanta un’eredità d’onore e un patrimonio di virtù.

In tale evenienza, il presidente di un tribunale ordinario della repubblica italiana, dopo aver accertato la regolarità formale della procedura attestante il riconoscimento in capo alla parte del status nobiliare de quo, omologa la sentenza pronunciata dal suddetto tribunale arbitrale internazionale e la rende esecutiva, con decreto, nel territorio della repubblica italiana, disponendone altresì, ove richiesto, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.

Secondo la legge italiana, la sentenza pronunciata dal Tribunale Arbitrale Internazionale assume la forza di sentenza di primo grado dopo l'emissione del decreto d’esecuzione da parte del presidente del tribunale ordinario ( ex art. 825 del codice di procedura civile ). L'estratto della sentenza e del decreto del presidente del tribunale ordinario possono, come detto, essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

La predetta pronuncia giurisdizionale, dopo che sia divenuta irrevocabile secondo la legge italiana, può avere esecuzione ( salve le limitazioni stabilite dal diritto internazionale ), nel territorio degli Stati aderenti alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 ( più di cento Nazioni ), resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62. La sentenza, altresì, può stabilire la trascrizione del titolo e del predicato nobiliare sugli atti di cresima e di battesimo, secondo facoltà, e, in certi Stati, su documenti anagrafici ( passaporto e carta d’identità ).

Quindi, la procedura più garantita consiste nel riconoscimento o nella concessione al postulante d’un patrimonio nobiliare e nell’accertamento, con sentenza arbitrale e conseguente omologa della magistratura ordinaria italiana, della giuridica spettanza di esso in capo al titolare.

Attualmente, in qualità di consulenti, possediamo alcuni mandati per titoli nobiliari di chiara fama ( alcuni di dinastia imperiale ) appartenenti o appartenuti a ordini cavallereschi non nazionali e ad antiche e cospicue famiglie, le quali, attraverso un atto di aggregazione familiare nobiliare avanti a un notaio, possono refutare per degna continuazione il status corrispondente ai relativi titoli nobiliari, predicati, qualifiche e stemmi, con eventuali passaggi magistrali.

Siamo altresì in grado di proporre adozioni civili-legali con l’acquisizione del cognome di importanti dinastie reali-imperiali ovvero di casate nobiliari, italiane e straniere. A tal fine, è stato concluso un accordo con un importante studio legale con sedi a Berlino e Potsdam per l’espletamento delle pratiche concernenti la procedura di adozione internazionale, con effetti civili, da parte di importanti famiglie nobili, disciplinata combinatamente dalla legge tedesca ( Bürgerliches Gesetzbuch BGB, §§ 1767 - 1772 ) e dalla relativa convenzione internazionale ( conclusa il 29 maggio 1993 ).

Tale adozione è valida in tutti gli Stati firmatari della convenzione de qua ( fra cui l’Italia; nel sito http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=states.listing, c'è l'elenco degli Stati aderenti ), cui consegue l'assunzione del cognome della famiglia adottante, comprensivo del titolo nobiliare cognomizzato: infatti, dopo la Costituzione di Weimar, in Germania il titolo costituisce parte integrante del cognome.

L'elenco delle famiglie nobili adottanti ( più di ottanta: Freiherr significa barone; Graf conte, Prinz principe, &c. ) è confidenziale: siamo tuttavia autorizzati a indicarne alcune ( Graf Bernadotte af Wisborg, svedese, parente del re di Svezia; Graf von Hardenberg; Graf von Thun und Hohenstein; Freiherr Treusch von Buttlar-Brandenfels; Prinz von Schoenburg-Waldenburg ).

A esempio, ove adottato dal conte Bernadotte af Wisborg, ne deriverebbe sui registri dello stato civile italiano e sulla carta d'identità il nuovo cognome di Mario Graf Bernadotte af Wisborg
Rossi.

Per concludere, date tutte queste premesse, posso affermare che la nobiltà è viva e vive con noi tutti i giorni, in ogni sua sfaccettatura: dal rinvenimento di un titolo a una concessione ex novo; dalla refuta di un titolo all’accertamento giudiziario e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; dalla cognomizzazione di un titolo e di un predicato alla adozione, con acquisizione del cognome della famiglia nobile adottante.

Non più segretezza e paura o divieto d’avvicinarsi a un titolo nobiliare o d’investigare le “ prove di nobiltà ”, bensì libertà d’indagine storica, entro una cornice di serietà e intangibilità giuridiche.

La vera libertà di pensiero e di azione, volte a riappropriarsi di un diritto naturale della persona e alla sua perpetuazione nello spirito della ribellione democratica.
Fonte - Don Francesco Maria Mariano Duca d'Otranto

Rappresentanza Costantiniana assiste alla Celebrazione Eucaristica nella Chiesa dei S.S. Urbano e Lorenzo a Prima Porta

Una Delegazione di Cavalieri Costantiniani ha preso parte alla Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta dall'Em.mo Cardinale Paul Popard, in onore dell'Esaltazione della Santa Croce. Su invito del Parroco della Chiesa dei Santi Urbano e Lorenzo a Prima Porta, il Rev. Padre Tomasz Piotr Ciolek, Vicario Generale dell'Ordine di San Paolo Primo Eremita, il Gran Prefetto dell'Ordine ha disposto la partecipazione della Rappresentanza Costantiniana a tali celebrazioni, che si sono svolte proprio nei luoghi ove, secondo la tradizione, l'Imperatore Costantino ebbe l'apparizione della Santa Croce, prima della sua vittoria su Massenzio nel 312. La rappresentanza di Cavalieri era guidata dal Vice Delegato per il Lazio Citeriore, il Comm. Avv. Franco Ciufo, ed era composta da S.E. il Duca Massimo Patroni Griffi, il Cav. Avv. Nicola Parascandolo, Vice Segretario Generale dell'Ordine, il Cav. Vincenzo Giovagnorio, Addetto al Cerimoniale e i Cavalieri Maurizio Carlevale e Antonino Longo. Nel saluto iniziale il Parroco si è detto molto onorato di ricevere nella sua parrocchia e in questa solenne circostranza "gli illustri rappresentanti del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, visto l'intenso legame storico che accomuna l'Ordine alla località dove ebbe luogo l'Apparizione della Santa Croce.
Prospicente la facciata della Chiesa, infatti, nel 1913 il Santo Pontefice Pio X, in occasione dei 1600 anni da quell'evento, volle fosse murata sulla roccia un'enorme lapide che ricordasse il Prodigio". Anche l'Em.mo Cardinale Paul Poupard, nell'Omelia, ha voluto ricordare lo storico e miracoloso evento e i benefici che ne scaturirono per la Religione Cristiana. Al termine della Celebrazione i Cavalieri hanno preso parte alla solenne processione preceduti dal Labaro Costantiniano.

Fonte - Real Casa Borbone delle Due Sicilie, 14 Settembre 2007.

"Io, il Trono dei Savoia e la dignità calpestata". Aimone: sono l'Erede e ne difendo il nome

Intervista di Alain Elkann da "La Stampa" del 27 Agosto 2006, pagina 16 in alto.



Principe Aimone, suo padre il Duca Amedeo ha dichiarato di essere il Capo di Casa Savoia. Perché?
Lo ha fatto per la memoria storica, in base a tutta una serie di regole familiari.

Quindi lei sarebbe l'erede?
Mio padre non se l'è mai sentita più di tanto di fare dichiarazioni pubbliche per non creare immagini negative. Non lo ha fatto dal 1983 quando morì il Re Umberto II.

Ma, a parte i recenti fatti giudiziari, non dovrebbe essere Vittorio Emanuele l'erede al trono?
Come in tutte le Monarchie ci sono delle regole di successione. In Casa Savoia le regole sono semplici, basta l'assenso del Capo Famiglia di Casa Savoia.

Lei vive in Russia da quattordici anni, dove fa il manager per il Gruppo Pirelli. Che cosa rappresenta questo incarico?
Una necessità. Avevo bisogno di lavorare e di stare in qualche modo lontano dalle luci della ribalta. Non sarebbe realistico pensare che io mi possa occupare al cento per cento di Casa Savoia, ma cercherò di ritagliarmi più tempo possibile per dedicarmi a questa causa.

Che cosa significa essere un Savoia ed essere un erede?
Essere un Savoia vuol dire far parte della storia d'Italia, in una posizione di rispetto e avere conoscenza. Mi rifaccio alla figura di Umberto II, l'ultimo Re, che aveva una grande dignità. Lui ha anteposto tutti i suoi interessi personali all'interesse della Dinastia. Ha pagato colpe non sue. Il mio compito è quello di difendere la dignità. Questo compito lo avevo già prima, vorrei impegnarmi per tenere viva e alta la memoria storica.

Che cosa pensano di questa svolta le sorelle di Vittorio Emanuele?
La Principessa Maria Gabriella ha dato il suo assenso, e così pure la Consulta dei Senatori del Regno, che fu creata dal Re negli anni '50.

Suo padre è l'erede legittimo anche per motivi di comportamento?
Sì, ma non relativi a quest'ultima spiacevole vicenda. E' un comportamento che risale a molto tempo fa. Ma io vorrei che fosse chiaro che so con grande evidenza che l'Italia è una repubblica. Del resto ho studiato al Collegio Navale Morosini di Venezia, ho fatto l'Ufficiale in marina, sono cittadino italiano e voto. Prima venivo da Mosca in Italia per votare, adesso posso farlo anche in Russia.

Torna spesso in Italia?
Sono a Milano una volta al mese, dov'è la mia base di lavoro. Altrimenti vado in Toscana dove abitano mio padre e mia sorella Mafalda, o a Venezia dove vive mia sorella Bianca.

Lei è imparentato con tutte le Famiglie Reali d'Europa e sta per sposarsi con Olga di Grecia, che è una sua lontana cugina. Queste cose sono importanti per mantenere una dignità dinastica?
Tengo a precisare che l'amore mio e di Olga è scevro da qualsiasi pressione dinastica. Ci conosciamo da tempo e ci frequentiamo da due anni. Forse questo aspetto di parentela ci complica la vita invece di semplificarcela. La regola è che bisogna avere l'assenso del Capo Famiglia, ma l'estrazione sociale non conta.

Dove si sposerà?
Penso in Italia.

Suo padre è Capo della Famiglia Savoia e lei è l'erede. Che cosa ne pensano Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto?
Come vede non stanno zitti, e la situazione mi dispiace perché ci tengo a precisare che mio padre ed io non facciamo questo per protagonismo, ma per difendere la memoria storica.

Non pensa che si arriverà a un compromesso?
Spero che tornino accordo e serenità, perché il nostro nome è troppo bistrattato. Con Emanuele Filiberto ci siamo purtroppo visti molto poco, ma ci accomuna avere lo stesso cognome. Se opereremo entrambi per difenderlo, allora andremo nella stessa direzione. Questo vale per tutti i cugini Savoia.

Se lei diventerà Capo di Casa Savoia, che cosa intende fare?
Viviamo in una situazione in cui si pongono delle priorità. Il ritorno della Monarchia sembra difficile, ma la storia ci insegna a non porre limiti alla Provvidenza. Quando sono arrivato in Russia, sui libri di storia c'era scritto che lo Zar Nicola II era un sanguinario. Oggi c'è scritto che è un santo. La storia non è cambiata. A me interessa rivalutare Casa Savoia.

I Savoia e le leggi razziali. Che giudizio dà?
Tutto questo va inquadrato storicamente. Le leggi razziali sono una cosa orribile. Purtroppo queste cose tornano continuamente alla ribalta. Penso che la storia, in parte, vada riscritta, ma bisogna riconoscere che la Dinastia si è sempre mossa al servizio dell'Italia. Bisogna valutare tutta la Dinastia, e non un Re in particolare. Certamente ci sono stati errori e colpe, ma ci sono anche mille anni di storia. Se si valutano le singole persone, allora Umberto II non avrebbe dovuto andare in esilio.

Essere Re: che cosa significa e come deve essere?
Dev'essere super partes, innanzi tutto. In secondo luogo deve saper portare con sé il valore supremo del rispetto per la Patria e per le tradizioni del Paese, e deve avere il senso del servizio. Lui è al servizio della Nazione, non è la Nazione ad essere a sua disposizione.

mercoledì 19 settembre 2007

Valori e Futuro in Calabria per sostenere Sibari Patrimonio dell'UNESCO


Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, Presidente del Movimento Valori e Futuro, ha visitato nuovamente la Calabria l'11 e il 12 settembre 2007, dedicando questo nuovo viaggio alla scoperta della meravigliosa regione dei Laghi di Sibari: luogo incantevole, ricco di storia e di tradizione, considerato dai greci la loro più bella colonia. Leggendaria per ricchezza ed eleganza, infatti, la piana sibaritica non tardò ad essere celebre in tutto il mondo greco per lusso, opulenza e fasto. Oggi la regione di Sibari, immersa nello splendido Parco del Pollino, è l’area protetta più grande d’Italia, e conserva tenacemente nuclei di cultura, lingua e tradizioni albanesi. La visita ha avuto l’importante scopo di sostenere l’inserimento del sito archeologico dell’antica Sibari sotto la tutela del Patrimonio dell’UNESCO, istanza promossa dalle istituzioni locali e da migliaia di Calabresi. Un segnale che sicuramente donerà alla bella Calabria i presupposti per uno sviluppo economico, culturale ed ambientale del territorio, valorizzando e promuovendo i beni culturali, architettonici e naturali. Grazie al Movimento Valori e Futuro il Principe Emanuele Filiberto di Savoia ha visitato le città di Cassano alla Ionio, Castrovillari, Moreno Calabro, Terranova di Sibari, Lungro e Altomonte. Durante questo significativo percorso socio-culturale il nostro Presidente ha incontrato tutti i rappresentanti delle Istituzioni cittadine e si è dedicato alla gente, attraversando le piazze, le vie ed i corsi delle città. Inoltre, Il Principe ha avuto la possibilità conoscere i giovani calabresi, invitati ad un incontro ad Altomonte: un dialogo costruttivo e propositivo, per conoscere ciò che le nuove generazioni hanno da dire, i loro sogni e le speranze per l’Italia del futuro. Il Principe ha inoltre incontrato il Vescovo di Cassano allo Ionio e Mons. Ercole Lupinacci, Eparca della comunità italo-albanese di Lungro. Valori e Futuro ha lanciato nuovamente un forte messaggio, chiaro, positivo e di speranza. In soli due giorni di permanenza nella Sibaritide i temi toccati sono stati numerosi. In primis il significativo rilancio della regione grazie al patrimonio dei laghi, che meriterebbe a pieno titolo il sostegno dell’UNESCO, riconoscendo davanti al mondo intero una bellezza naturalistica da salvaguardare e da sviluppare. Successivamente, va sottolineato il costante dialogo di Valori e Futuro, raccoglitore delle istanze degli Italiani e del Principe Emanuele Filiberto di Savoia, simbolo di unità nazionale, con le istituzioni locali: incontro per sostenere i progetti legati a quello specifico territorio. Un rapporto privilegiato è portato avanti anche con i giovani, patrimonio del nostro futuro.

Per avere informazione sulle iniziative di Valori e Futuro: Segreteria Nazionale tel. 06.98261400 e-mail info@valoriefuturo.it

lunedì 17 settembre 2007

UN MOVIMENTO PER UNA NUOVA ITALIA

UN MOVIMENTO PER UNA NUOVA ITALIA

Valori e Futuro è un movimento di persone libere che credono nell’Italia e nel suo futuro. Incarna una corrente di pensiero condivisa da migliaia di donne e di uomini che non si riconoscono nella classe dirigente di un Paese che ha smarrito la propria identità nazionale, i propri valori, la sua cultura e le sue tradizioni. Quella che vediamo oggi non è l’Italia che tutti vogliamo, è un Paese che va rifondato affinché agli italiani sia ridato il diritto di essere cittadini promotori della rinascita di questa Patria unica al mondo, una rinascita che si basi su quei valori per la cui conquista i nostri padri hanno combattuto.

Foonte - Valori e Futuro

Invalidità del referendum istituzionale del 1946

Invalidità del referendum istituzionale del 1946

Riflessioni del Ministro della Real Casa Falcone Lucifero

Appendice al libro "Il Re dall'Esilio" Mursia 1978

Fonte - DIESIS

Il referendum, tipica manifestazione democratica, deve svolgersi, ovviamente, in condizioni di perfetta normalità dell'ordine pubblico. Deve essere possibile ad ogni cittadino di propagandare liberamente le proprie idee e di potere poi liberamente esprimere il proprio voto. Queste condizioni non si verificarono in Italia prima e durante il referendum istituzionale del 2‑3 giugno 1946. Nel giugno 1944, allorché tra il Luogotenente Generale del Re, il Comitato di liberazione nazionale e la Commissione alleata di controllo si era convenuto che il problema istituzionale sarebbe stato deciso dal popolo italiano, si concordò anche una tregua istituzionale Questa era la condizione essenziale, riconosciuta concordemente, perché la decisione del popolo italiano potesse essere presa in piena libertà. Invece, quasi tutti i ministri, che rappresentavano i partiti dei Comitati di liberazione e che si succedettero nei quattro ministeri dal giugno 1944 al giugno 1946. lottarono apertamente, accanitamente e spesso faziosamente contro la monarchia e personalmente contro il Luogotenente Generale del Re. L'ammiraglio Ellery W. Stone, presidente della Commissione alleata dì controllo in Roma, precisa: " Non si può negare che il governo, al quale spettava di preparare le votazioni, era formato nella sua maggioranza di elementi repubblicani e che fra i componenti del gabinetto il più acceso era il ministro degli Interni Romita ". La lotta contro la monarchia da parte di taluni gruppi organizzati si accentuò dopo il 25 aprile 1945, quando sopraggiunse, col Comitato di liberazione nazionale dell'alta Italia, quello che Pietro Nenni chiamò il " vento del nord ". Artificiosamente si cercò di sollevare il popolo contro l'allora Principe Umberto, utilizzando a tal uopo tutta l'organizzazione dei partigiani, della quale avevano pur fatto parte tanti elementi anche monarchici, ma che erano dominati e guidati da capi comunisti, impostisi ovunque. Con la liberazione del nord essi reclamarono in molte località le cariche di prefetti e di questori e le utilizzarono ai loro scopi.Si noti il seguente caso. Nella città di Bologna, appena liberata, si recò subito il Luogotenente Generale del Re e fu accolto dall'entusiasmo delirante della folla ammassata in piazza Vittorio Emanuele II (oggi piazza Maggiore). Il Principe venne da tutti festeggiato e salutato, senza un gesto, uno solo, irriverente o ostile.

[Continua sul sito]

Manuale ragionato di Araldica

E' in linea un ottimo Manuale ragionato di Araldica con utilissimo e indispensabile per ogni uso e ogni evenienza. Relalizzato da Mirko Viviani.

lunedì 10 settembre 2007

La Consulta dei Senatori del Regno

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

* 1 La versione dei fatti favorevole ad Amedeo
* 2 La versione dei fatti favorevole a Vittorio Emanuele



La Consulta dei Senatori del Regno rappresenta la prosecuzione del "Gruppo Vitalizio dei Senatori del Regno" costituita il 20 gennaio del 1955 da circa 160 senatori superstiti del vecchio senato sabaudo, il cui atto di volontà fu riconosciuto direttamente da Umberto II, in una lettera del 3 febbraio dello stesso anno, quale massima autorità monarchica residente in Italia.
La prima sede del Senato del Regno
La prima sede del Senato del Regno

L’11 novembre 1965 il Gruppo Vitalizio dei Senatori del Regno, costituiti in associazione, ed i membri della Consulta Monarchica si fusero in un unico corpo vitalizio che fu denominato “Consulta dei Senatori del Regno”.

Negli ultimi anni le vicende familiari dei Savoia-Aosta sono state al centro di aspri dibattiti in ordine all'attribuzione dell'eredità monarchica, e ciò ha chiamato in causa il ruolo della Consulta (a sua volta divenuto termine conteso tra due diverse Associazioni), con esiti e valutazioni che hanno diviso Vittorio Emanuele di Savoia ed Amedeo di Savoia Aosta con i relativi sostenitori.

La versione dei fatti favorevole ad Amedeo

La Consulta dei Senatori del Regno favorevole ad Amedeo si propone tuttora come la più alta autorità monarchica, esistente in Italia sotto forma di associazione privata (riconosciuta ai soli fini fiscali).

Il senato del regno fu soppresso dall'assemblea costituente alla vigilia dell'entrata in vigore della costituzione repubblicana il 1° gennaio 1948. La rinascita del senato, come associazione privata, avvenne nel 1955 a seguito del proclama di Umberto II, che, il 13 giugno 1946, affermò l'illegittimità dell'istituzione della repubblica e che si considerò sempre come sovrano non abdicatario, allorché egli inviò ai senatori del regno un messaggio invitandoli a riprendere la loro attività sotto forma "consultiva" verso la nazione. Doveva rappresentare una sorta di "antenna" del sovrano in Italia. A questo messaggio aderirono quasi tutti i senatori del disciolto senato che si costituirono in associazione ("Gruppo Vitalizio dei Senatori del Regno") nominando presidente il sen. Adolfo Giaquinto.

Il 3 febbraio 1955 si riunirono in assemblea 92 senatori del regno, ai quali il sovrano inviò un messaggio letto dal ministro della Real Casa Falcone Lucifero. Il 18 ottobre 1958 l'Unione Monarchica Italiana, che riuniva personalità di tutti i partiti di sentimenti monarchici (democristiani, liberali e socialdemocratici), decise di costituire nel proprio seno una Consulta Monarchica composta da membri a vita, i quali dovevano avere i requisiti previsti dall'art. 33 dello Statuto Albertino, così come i senatori a vita del senato del regno. Poiché per vecchiaia i senatori del regno originari andavano scomparendo, l'11 novembre 1965 i due gruppi, ossia il Gruppo Vitalizio dei Senatori del Regno ed i membri della Consulta Monarchica, si fusero in un unico corpo vitalizio che fu denominato "Consulta dei Senatori del Regno". Questa decisione fu immediatamente approvata da Umberto II. Per la nomina dei componenti, si procedeva con il concetto della "cooptazione".

Le prime nomine furono di altissimo prestigio: l'economista Alberto De Stefani, il giurista Alfredo de Marsico, l'ambasciatore Raffaele Guariglia, tra gli altri. Successivamente furono inclusi, come membri di diritto, i cavalieri dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata. Il 20 maggio 1972 furono stabilite le procedure per l'ammissione, che, in sintesi, prevedevano la proposta di candidatura da parte del presidente, con l'indicazione di una delle 21 categorie dello Statuto Albertino nelle quali rientrasse il candidato, la delibera del consiglio di presidenza, poi dell'assemblea, e infine l'assenso del Re.

La Consulta dei Senatori del Regno ha riconosciuto il duca d'Aosta come continuatore della tradizione sabauda, affermando, in una seduta del febbraio 2001, che:
Collabora a Wikiquote « Il legittimo Erede al Trono d'Italia è Sua Altezza Reale il Principe Aimone di Savoia, Duca delle Puglie »


Ciò ha comportato un ulteriore allontanamento tra le due famiglie, che ha visto il suo culmine durante il matrimonio dei principi delle Asturie, nel 2004, quando i due cugini sono stati protagonisti di uno scambio di opinioni "poco principesco".

Il 7 luglio 2006, a Roma, si è svolta una seduta straordinaria della Consulta. Poiché, per regola dello statuto costitutivo, la Consulta dei Senatori del Regno non può essere scioltà né sospesa, il primo atto della Consulta stessa è stato di respingere il decreto con il quale, l'anno prima, il principe Vittorio Emanuele di Savoia l'aveva sciolta, decidendo perciò di continuare la propria "missione", che è quella di garantire appoggio alla diffusione di un'idea di monarchia costituzionale democratica. In secondo luogo, ha rinnovato i propri vertici e cooptato nuovi membri, eleggendo presidente lo storico Aldo Alessandro Mola e vicepresidente vicario l'avvocato Enrico Venanzi. Importante è infine il documento approvato dai "senatori", che, rendendo omaggio ad Amedeo, "riconoscono - si legge - nella sua augusta persona il caposaldo dell'idea monarchica e il continuatore della tradizione sabauda" e pertanto ribadiscono con riferimento alla sua persona che « Il Capo della Casa di Savoia è il Duca Amedeo di Savoia con i relativi titoli e le prerogative ad esso spettanti »


Egli è così nominato erede di Umberto II. Le premesse c'erano tutte, almeno da quando la Consulta, attraverso il segretario coordinatore Enrico Venanzi, fece appello ad Amedeo D'Aosta per ricostituire l'istituzione "cancellata" d'imperio da Vittorio Emanuele. Il principe, dopo lunga riflessione, rispose con una lettera in cui, esprimendo apprezzamento per "la devozione" manifestata nei suoi confronti, incoraggiava la Consulta a "continuare nell'alta missione indicata da Re Umberto nel messaggio indirizzato il 3 febbraio 1955 ai senatori del regno radunati con l'intento di non lasciar disperdere quella comunanza di memorie di princìpi e di sentimenti che li unì nel tempo in cui essi servirono i più alti incarichi della nazione". La Consulta dei senatori del regno - aggiungeva Amedeo nella lettera - "può e potrà continuare sul mio sostegno convinto e attivo. Abbiamo il dovere di difendere quanto il Re Umberto II ci ha lasciato e di garantire la difesa dei princìpi fondamentali dell'istituto monarchico costituzionale, tutelandolo da ogni degrado e pericolo. La Consulta dei senatori del regno è per me e per mio figlio punto di riferimento da proporre a quanti intendono, nel rispetto dei principi democratici, tenere vivi quei valori civili e patriottici che consentirono a Casa Savoia di guidare la grande impresa che realizzò la nascita dell'Italia moderna".

Dura la risposta della segreteria di Emanuele Filiberto, secondo cui l'organismo della Consulta "aveva una funzione a causa dell'esilio ed è stato sospeso nel settembre del 2002. Era composto da 61 membri. Aldo Alessandro Mola ha fondato un'organizzazione privata e personale a cui ha preteso di dare lo stesso nome e a cui hanno aderito nove persone e di cui si è autoproclamato presidente. È evidente che questa organizzazione non è la Consulta e in termini di rappresentatività è inesistente". Contraddittoriamente (la Consulta è stata sciolta o no?) si aggiunge che "la vera Consulta presieduta dal Sen. Emanuele Emmanuele di Culcasi, il cui vice presidente è il Cav. di Gr. Cr. Sergio Pellecchi, è stata ora convocata per la prossima settimana. Risponderà e prenderà provvedimenti nei confronti di Aldo Alessandro Mola che ha utilizzato in modo arbitrario il nome e lo stemma in una iniziativa del tutto personale".

Alessandro Aldo Mola, rispondendo a tale contestazione sulla legittimazione della Consulta da lui presieduta a proclamare il duca Amedeo d'Aosta come capo della Reale Casa Savoia, ha dichiarato:
Collabora a Wikiquote « La Consulta dei senatori del Regno non è mai stata sciolta. L'associazione fu creata il 20 gennaio del 1955 da circa 160 senatori, il cui atto di volontà fu riconosciuto direttamente da Re Umberto II, in una lettera del 3 febbraio dello stesso anno, in cui il sovrano non abdicatario ed esule conferì a questa istituzione il compito della conservazione e della continuazione dei valori e della memoria politica e culturale del senato del regno ».



La versione dei fatti favorevole a Vittorio Emanuele

Di seguito si riassume invece la versione sostenuta dalle persone favorevoli a Vittorio Emanuele e ripresa anche da un comunicato ufficiale della "Reale Casa d'Italia"

Il 4 gennaio 1993, Presidente della Consulta l’On. Alfredo Covelli, il Vittorio Emanuele di Savoia, dopo un periodo di riorganizzazione affidato all'avv. Carlo d’Amelio, decise di riempire di nuovi contenuti l’attività della Consulta, riorganizzando meglio le procedure di ammissione e di cooptazione, affermando la necessità della sua approvazione per la cooptazione dei nuovi membri e avocando alla sua persona la nomina dei Presidenti e Vicepresidenti. Dopo la nomina alla presidenza del duca di Santaseverina (Collare della SS. Annunziata) in sostituzione dell’On. Covelli, nel 1999 Vittorio Emanuele istituì un "Gruppo di lavoro" con il compito di analizzare l’operato e proporre idee per il futuro. Il gruppo consegnò al principe il suo rapporto nel novembre 1999, proponendo tra l’altro l’istituzione di "Commissioni" per agevolare il lavoro informativo e per assegnare alla testa delle varie commissioni, persone competenti di grande prestigio ed alta caratura, nonché la pubblicazione del bollettino mensile che esisteva fino al 1981, sotto la presidenza del Prof. Paratore.

Nell'anno 2001, il Capo di Casa Savoia ritenne opportuno, in seguito al suggerimento di un suo consigliere personale, un ulteriore affinamento delle attività istituzionali determinandosi ad un periodo di "sospensione" dell'Istituzione allo scopo di rinnovare i compiti della stessa ed il rinnovo delle cariche. Nel maggio 2002 il Consultore Boetti-Villanis informò tutti i Consultori che erano membri di diritto della Consulta, creata in seno all’Istituto della Reale Casa di Savoia (Associazione che esiste tuttora sulla carta ma che al momento non ha più attività). Giova ricordare che per tutti i Consultori vige il principio ed il giuramento di lealtà e fedeltà al Capo di Casa Savoia. Successivamente Vittorio Emanuele chiese la chiusura dell’ente, chiusura che non avvenne poiché i membri sono a vita, e venne quindi messa in uno stato di sospensione.

Immediatamente il gruppo di consultori che sostenevano il ramo Aosta, circa nove persone, si riunì e costituì un’associazione nominata Consulta dei Senatori del Regno in cui entrarono 9 dei 60 membri esistenti nella autentica Consulta. Nominò Presidente il Prof. Aldo Mola. Il 12 agosto 2002 moriva il Presidente della vera Consulta, Duca di Santaseverina che, su richiesta di Vittorio Emanuele, depositò tutto all'Archivio Centrale dello Stato. Vittorio Emanuele nominò un nuovo Presidente nella persona del Barone di Culcasi, Prof. Emmanuele Emanuele.

Il 27 giugno 2003, tre mesi dopo il ritorno dei Savoia in Italia, si riunì un’assemblea dei consultori nell’ufficio del Barone Emanuele; presenti personalmente, o per delega, la maggioranza dei 51 membri (compresi i nove che avevano dato vita all’Associazione Consulta). Questa riunione fu il frutto del lavoro congiunto del Presidente Barone Emanuele, del grande sforzo organizzativo del Segretario Nazionale Dr. Domenico Jannetta e del Vice Presidente Dr. Sergio Pellecchi; dimostrò che la Consulta autentica non era morta poiché mai nessun atto di cessazione delle attività e scioglimento era stato firmato dai 51 membri.

Se questa versione dei fatti fosse vera, l’Associazione Consulta dei Senatori del Regno sarebbe nata solo nel 2002 e non sarebbe in alcun modo legata alla Consulta dei Senatori del Regno benedetta da Umberto II nel 1965. Ad avviso di chi sostiene questa versione dei fatti, si tratta di una realtà documentabile: gli atti sarebbero consultabili presso l’Archivio di Stato di Roma.